mercoledì 10 febbraio 2010

Mutui, dal 1° febbraio possibile presentare le domande per la sospensione delle rate

E' possibile presentare dal 1° febbraio, la domanda per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi. Questa opportunità è offerta praticamente da tutti gli istituti di credito, ma è obbligatorio rispettare le condizioni imposte dalla banca.


Niente costi a carico nè aumento dei tassi - L'operazione prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora né l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Non ci sono, quindi, costi aggiuntivi da pagare, ma solo un allungamento dei tempi di rimborso del mutuo: i 12 mesi "saltati" andranno infatti recuperati in seguito e questo, ovviamente, comporterà l'obbligo di pagare per un anno in più rispetto alla scadenza originaria.

I clienti interessati - La possibilità di sospendere per almeno un anno il pagamento delle rate riguarda una platea ben definita di mutui e mutuatari. Questa agevolazione è riconosciuta, infatti, solo per i mutui di importo fino a 150.000 euro (o di importo maggiore se così stabilito dalla banca) accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale e nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito dall'inzio di quest'anno o dovessero subire nel 2010 eventi particolarmente negativi sia sul fronte della perdita di occupazione che su quello della salute.

In quali casi si può avere la sospensione - In base all'accordo è possibile chiedere di saltare le rate per i mutui a tasso fisso, variabile e misto, inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, per i quali è stata fatta la surroga e per i mutui accollati.
La richiesta può essere presentata in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, purchè non si tratti di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o di dimissioni. Diritto a sospendere i pagamenti anche in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione e di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (Cig; Cigs; altre misure di sostegno del reddito come gli ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà). Infine la stessa possibilità è riconosciuta in caso di morte o di insorgenza di condizioni di non autosufficienza da parte del mutuatario.

Possibile saltare le rate anche se si è già in ritardo con i pagamenti - Potrà chiedere la sospensione del rimborso dei mutui anche chi è già oggi in ritardo con i pagamenti. Occorre, però, che il ritardo non sia superiore a sei mesi e che sia dovuto alla perdita del lavoro o ad una delle altre cause previste come motivazione per la sospensione delle rate. Anche è in ritardo oggi, potrà, quindi, presentare la domanda.

Quando saltare la rata non è ammesso - Ci sono però anche dei casi espressamente esclusi dal beneficio. L'esclusione riguarda innanzitutto i i mutui con rata fissa e durata variabile e quelli per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio di perdita di lavoro o invalidità, se l'assicurazione copre almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Esclusi anche i mutui con con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario ovvero per i quali sia intervenuta la risoluzione del contratto stesso o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato, e i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata)

Come funzione la sospensione - E possibile richiedere la sospensione per almeno 12 mesi e per una sola volta. Sono possibili due opzioni: sospendere l'intera rata del mutuo, oppure solo il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi. Anche questa opzione è prevista a discrezione della banca. Nel primo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Nel secondo caso dopo la sospensione si riprenderà a rimborsare il solo capitale.

Tutte le informazioni on line Per attivare la procedura occorre presentare un'apposita domanda, e la sospensione delle rate scatterà entro 45 giorni. I moduli sono disponibili on line oltre che presso tutti gli sportelli. E' anche possibile consultare on line le condizioni offerte da tutti gli istituti.

(fonte repubblica.it)