Le scadenze per la presentazione - Le date previste per la presentazione del 730 sono due: il 30 aprile per chi si rivolge al proprio sostituto d'imposta, e il 31 maggio per chi si affida a un Caf o a un professionista abilitato. Chi sceglie il Caf dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per ottenere le detrazioni, ma potrà comunque compilare da sè il modello.
Per il modello precompilato non si paga nulla al Caf - A questo proposito è bene ricordare che chi presenta il 730 precompilato, non deve pagare nulla al Caf, come prevede il paragrafo 3.1 dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 21/E del 4 maggio 2009. Il Caf è tenuto comunque a effettuare il controllo della documentazione, ai fini dell' apposizione del visto di conformità e successivamente a inviare la dichiarazione per via telematica.
Chi è esonerato dalla dichiarazione - Come in passato, non tutti coloro che ricevono il Cud debbono fare anche il 730. Infatti i lavoratori dipendenti che hanno soltanto i redditi attestati nel Cud, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, se non hanno spese da far valere per avere le relative detrazioni. Lo stesso per quel che riguarda i pensionati, anche se titolari di più trattamenti pensionistici per le quali, però, è stato effettuato il conguaglio ai fini fiscali di tutte le somme ricevute. Chi non è tenuto alla dichiarazione, per, come dicevamo, ha il diritto di presentare il 730 per far valere le detrazioni per oneri diversi da quelli eventualmente già attestati nel Cud.
Modello730 più semplice quest'anno - Per chi compila il 730 c'è comunque da sottolineare che nel modello sono state introdotte alcune semplificazioni: la più importante è la scomparsa dell'obbligo di conservare la fotocopia della ricetta per ottenere la detrazione del ticket sui farmaci. Infatti, come precisato nelle istruzioni, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. E' stato invece cancellato l'obbligo di allegare la ricetta medica in seguito a quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009, in base al quale, a tutela dei dati sensibili, non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati (nome dei farmaci) ma il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Di conseguenza poiché nella ricetta medica appare il nome commerciale dei medicinali, questa non va più presentata.
Esordio per la detrazione per i mobili per le ristrutturazioni in corso - Tra le new entry, invece, la detrazione per l'acquisto dei mobili prevista per chi ha ristrutturazioni in corso. Lo sconto d'imposta è pari a 20% della spesa fino ad un massimo di acquisti per 10.000 euro, da dividere in cinque rate di pari importo.
Le novità per gli immobili - Sul fronte degli immobili, poi, aumentano i righi a disposizione per indicare le varie tipologie di uso dell'appartamento, si prevede che quando l'Ici non è dovuta non occorre compilare la casella, ed esordisce la cedolare secca del 20% per gli immobili dati in locazione nelle località colpite dal terremoto.
(fonte repubblica.it)